La
legge n. 220/2012, in vigore dal
18 giugno 2013, ha attribuito all'assemblea
dei condomini la facoltà di nominare "un
revisore condominiale che verifichi la contabilità
del condominio", anche per più
annualità specificamente indicate. La nuova
figura è prevista dall'art. 1130-bis
c.c., introdotto dalla legge di riforma per
disciplinare in maniera specifica e chiara la contabilità
condominiale colmando una lacuna legislativa in materia.
Lo scopo perseguito è quello di tutelare i
condomini, attribuendo loro maggiore coinvolgimento
nella verifica dei conti condominiali. Si tratta di
una novità assoluta, nonostante anche prima
della riforma non vi fossero ostacoli alla nomina
di un revisore. Altro elemento importante da considerare
è che il legislatore non ha imposto alcuna
condizione alla facoltà dell'assemblea di nominare
un revisore. La nomina non deve necessariamente
presupporre il dubbio di qualche irregolarità
contabile; la motivazione può essere
di qualsiasi natura, anche una semplice verifica.
È chiaro che dai motivi che sono alla base
della revisione dipenderà anche l'ampiezza
e l'oggetto della stessa. Occorre dire che il legislatore
si è limitato a prevedere la nuova figura del
revisore condominiale senza tuttavia
chiarire chi possa svolgere l'incarico e quali requisiti
debba possedere. In attesa di un auspicabile intervento
legislativo o regolamentare che definisca meglio la
figura in esame, quella del revisore condominiale
rimane, ad oggi, un'attività non regolamentata,
con tutti i dubbi interpretativi che ne conseguono.